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Proposta di modifica n. 1.100 al ddl C.1206 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:  

testo emendamento del 02/07/19

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Il tribunale, fuori dei casi in cui dichiara l'inammissibilità della domanda, ordina la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell'azione disciplinare.».

  Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: procedura penale aggiungere le seguenti: nonché all'articolo 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117.