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Proposta di modifica n. 4.9 al ddl C.1117 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 05/09/18

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere i seguenti:
  3-quinquies. All'articolo 111, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019».
  3-sexies. I tempi indicati all'Allegato 1, del decreto ministeriale 20 maggio 2015, sono prorogati di un anno.