Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 3.12 al ddl C.1117 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 05/09/18

  Dopo il comma 1-ter aggiungere i seguenti:
  «1-quater. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: “effettuato entro il 31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “effettuato entro il 31 dicembre 2020”».
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-quater, nel limite massimo di 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.