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Proposta di modifica n. 1.7 al ddl C.924 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:    

testo emendamento del 23/07/18

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 19:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
   a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
   b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria;
    2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola: «trentasei» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;
    3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine del contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di proroga o di rinnovo, l'indicazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi».
   b) all'articolo 21:
    1) prima del comma 1, è introdotto il seguente:
  «01. Il contratto può essere prorogato o rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1»;
    2) al comma 1, la parola: «trentasei», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «ventiquattro», la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente «quattro» e la parola «sesta» è sostituita dalla seguente: «quinta»;
   c) all'articolo 28, comma 1, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.