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Articolo aggiuntivo n. 1-septies.03 al ddl C.804 in riferimento all'articolo 1-septies.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 17/07/18

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Emilia-Romagna Lombardia, interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 758 è sostituito dal seguente:
   «758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135«.

  Conseguentemente, al titolo del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché dei territori delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012».