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Proposta di modifica n. 9.1 al ddl C.1603-bis in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 26/06/19

  Sostituirlo, con il seguente:

Art. 9.
(Disposizioni concernenti la sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo)

  1. Lo Stato riconosce e valorizza l'essenziale valenza dei territori montani e di tutte le aree sciabili in termini di coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e sostiene le attività connesse alla pratica dello sci e ogni altra attività sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all'attività sciistica.
  2. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, comprese le infrastrutture a esse collegate sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «  snowboard»; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino ed eventualmente di altri sport della neve, e per le pratiche sportive, nonché aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.
  3. I gestori delle aree individuate ai sensi del comma 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, la messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni, nonché adoperandosi per rimuovere, ove possibile, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, gli ostacoli per l'esercizio dell'attività sciistica da parte delle persone con disabilità. I gestori si adoperano per consentire e migliorare, ove possibile e in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, l'accesso all'attività sciistica nonché alle strutture sportive e ai servizi connessi da parte delle persone con disabilità.
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI e avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2005, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse. La segnaletica deve essere conforme ai requisiti della normativa di cui al comma 1; per le stazioni confinanti con altre stazioni di diverso Stato o regione è ammesso comunque l'impiego della segnaletica uniforme a quella impiegata dalla stazione confinante. La segnaletica è realizzata e posizionata considerando gli effetti di un eventuale urto da parte dello sciatore.
  5. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità propria e altrui e non provochi danni.
  6. Le disposizioni previste dal presente articolo per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.
  7. Al fine di sensibilizzare e di creare maggiore consapevolezza nell'opinione pubblica sul valore delle montagne anche in riferimento alla sicurezza nella pratica degli sport invernali, è recepita, a livello nazionale, l'istituzione della «Giornata internazionale delle montagne» fissata dall'Organizzazione generale delle Nazioni Unite nella giornata dell'11 dicembre di ogni anno. In occasione di tale ricorrenza sono proposti eventi e iniziative condivisi dall'intero comparto montano sotto l'egida delle istituzioni preposte.
  8. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro dall'anno 2019, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.