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Proposta di modifica n. 5.4 al ddl C.1603-bis in riferimento all'articolo 5.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 26/06/19

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , definendo specifiche misure di tutela previdenziale per la maternità e la paternità tese a conciliare lo sport con la genitorialità e con il tempo da dedicare alla famiglia; riconoscimento per le atlete in maternità che esercitano in modo esclusivo attività sportiva agonistica dilettantistica, a livello nazionale e internazionale, da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, dell'indennità giornaliera di maternità per gli otto mesi antecedenti la data del parto e per i quattro mesi successivi alla stessa con le modalità di cui al Capo XI del Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

  Conseguentemente,
   al comma 4, primo periodo, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti:, lettere a), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e n),
   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle norme di cui alla lettera b) del comma 1, si provvede nel limite massimo di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, a valere sul Fondo unico per il sostegno del potenziamento del movimento sportivo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205