Proposta di modifica n. 2.6 al ddl C.1603-bis in riferimento all'articolo 2.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 26/06/19

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di una maggior spesa non superiore a 10 milioni di euro all'anno mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.