Proposta di modifica n. 2.5 al ddl C.1603-bis in riferimento all'articolo 2.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 26/06/19

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di una maggior spesa non superiore a 10 milioni di euro all'anno mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.