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Proposta di modifica n. 4.1 (testo 2) al ddl S.658

testo emendamento del 25/06/19

Sostituire l'articolo con il seguente:

        Â«Art. 4. - (Contratti collettivi scaduti o disdettati) - 1. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi degli articoli precedenti, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo. Il trattamento economico minimo orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro scaduto o disdettato non può comunque essere inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2.

        2. I trattamenti economici minimi di cui al comma 1 sono incrementati annualmente, a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di scadenza o disdetta, sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente. L'incremento di cui al presente comma non si applica ai contratti collettivi nazionali del personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165.».