Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.15 al ddl S.641 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 25/06/19

Al comma 1, capoverso «Art. 3-bis», apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci» con le seguenti: «nei limiti delle risorse istituite in un fondo specifico di cui al comma 2-bis»;

            b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

        Â«2-bis. Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia, la sicurezza e la tempestività previsti dalla presente disposizione è istituito apposito Fondo per garantire alle Istituzioni Scolastiche la possibilità di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 3 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.».

        Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «a carico della finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «salvo quanto previsto dai commi 2 e 2-bis».