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Proposta di modifica n. 49-ter.8 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 49-ter.

testo emendamento del 20/06/19

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1.1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, le spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1,2 e 3 sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento e fino a un valore massimo di 20.000 euro.».

  Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2:
   a) all'alinea sostituire le parole da: pari a 400,625 milioni di euro fino alla fine dell'alinea con le seguenti: pari a 401,625 milioni di euro per l'anno 2019, a 530,891 milioni di euro per l'anno 2020, a 656,491 milioni di euro per fanno 2021, a 550,991 milioni di euro per l'anno 2022, a 698,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 587,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 503,891 milioni di euro per l'anno 2025, a 369,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 416,791 milioni di euro per l'anno 2027, a 349,091 euro per l'anno 2028, a 352,891 euro per l'anno 2029, a 342,791 euro per l'anno 2030, a 339,891 milioni di euro per l'anno 2031, a 339,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a 338,391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno per 1.079,975 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per 429,975 milioni di euro per l'anno 2019 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 567,141 milioni di euro per l'anno 2020, a 657,991 milioni di euro per l'anno 2021, a 562,491 milioni di euro per l'anno 2022, a 710,091 milioni di euro per l'anno 2023, a 597,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 513,891 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
   b) dopo la lettera l), inserire la seguente: l-bis) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019, 12 milioni di euro per l'anno 2020, 18 milioni di euro per l'anno 2021, 25 milioni di euro per l'anno 2022, e 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;.