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Articolo aggiuntivo n. 49.07 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 49.

testo emendamento del 20/06/19

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Fondo per l'innovazione nell'agricoltura sociale)

  1. Al fine di favorire e potenziare l'innovazione nell'ambito dell'agricoltura sociale secondo gli standard europei, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per l'innovazione nell'agricoltura sociale con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'effettuazione di studi di fattibilità e allo sviluppo di capacità delle pubbliche amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili. Gli interventi di cui al primo periodo hanno la durata massima di un anno.
  3. Le modalità di funzionamento e di accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché le relative aree di intervento sono stabilite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 marzo 2019.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.