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Articolo aggiuntivo n. 38.05 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 38.

testo emendamento del 20/06/19

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali)

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera a), intestati agli enti locali, compresi quelli gestiti dalla Cassa depositi e prestiti Spa, per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo Ministero, è autorizzata l'istituzione di un'apposita contabilità speciale.
  3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.
  4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2018, presentino le seguenti caratteristiche:
   a) mutui con vita residua pari o superiore a cinque anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 5 milioni di euro;
   b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

  5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 10 settembre 2019 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 20 luglio 2019.
  6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.
  7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6; per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 2019, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
  9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione della MTS Spa il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
  10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei ai sensi del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.
  11. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere compreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. Qualora il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.
  12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comporti un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, non si dà luogo all'operazione.
  13. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, ai fini di cui al presente articolo, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.
  15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, compresa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009.
  16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordato sul mutuo originario.
  17. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le disposizioni del presente articolo possono essere applicate anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché i mutui già ristrutturati ai sensi dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.