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Proposta di modifica n. 38.398 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 38.

testo emendamento del 20/06/19

  Dopo il comma 1-terdecies, aggiungere il seguente:
  1-quaterdecies. Gli enti locali che hanno adottato un piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche nel caso in cui si siano avvalsi della facoltà prevista dal comma 714 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e dal comma 434 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, possono, entro il termine perentorio del 15 novembre 2019, rimodulare o riformulare il piano di riequilibrio al fine di modificare il periodo di ripiano dell'eventuale disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui al comma 8, lettera e), del citato articolo 243-bis e il periodo di restituzione del «Fondo di rotazione per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali» di cui all'articolo 243-ter del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, così da renderli coerenti con la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dall'ente in applicazione di quanto previsto al comma 5-bis del predetto articolo 243-bis.

  1-quinquiesdecies. All'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, prima delle parole: «per il risanamento finanziario degli enti locali» sono aggiunte le parole: «In attuazione di quanto previsto al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione»; e le parole: «prevede un'anticipazione a valere sul» sono sostituite con le parole: «istituisce un»;
   b) al comma 2, le parole: «di 10 anni» sono sostituite con le seguenti: «non superiore alla durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale deliberato dell'ente, e».

  1-sexiesdecies. All'articolo 243-sexies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al termine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: «e al pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente».