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Proposta di modifica n. 38.391 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 38.

testo emendamento del 20/06/19

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c) sono trasferiti a Roma Capitale i debiti di competenza della stessa gestione commissariale iscritti nella massa passiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come definito in attuazione del comma 930, unitamente alle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non destinate annualmente alla copertura degli oneri di cui al comma 1-sexies o all'ammortamento del debito finanziario a carico del Ministero dell'economia e delle finanze individuati dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930. Per tutte le obbligazioni di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
   c-bis) Roma Capitale non può avvalersi dell'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 14, comma 14, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi da 1-septies a 1-terdecies;
   sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Al fine di sopperire a temporanee carenze di liquidità della Gestione commissariale per il Piano di Rientro del debito pregresso del Comune di Roma di cui all'articolo 78 del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comune di Roma Capitale è autorizzato a concedere alla stessa Gestione commissariale anticipazioni di liquidità. Le modalità di concessione, la misura dell'eventuale tasso di interesse e la restituzione delle anticipazioni di liquidità di cui al periodo precedente, sono disciplinate con apposita convenzione tra Roma Capitale e la Gestione Commissariale.