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Articolo aggiuntivo n. 33.015 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 33.

testo emendamento del 20/06/19

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Infrastrutture viarie delle province)

  1. Per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati alle province delle regioni a statuto ordinario 2,5 miliardi di euro, di cui 560 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.940 milioni di euro per l'anno 2020, per la realizzazione degli interventi cantierabili inerenti infrastrutture viarie provinciali, come da monitoraggio effettuato dall'Unione delle Province Italiane (UPI), non finanziati da risorse statali, regionali o comunitarie. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 30 maggio 2019, sentita la Conferenza Unificata, sono assegnate ai singoli enti le relative risorse, con riferimento al livello di progettazione dichiarate decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.