Proposta di modifica n. 33.11
al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 33.
presentato il 20/06/2019 in Assemblea della Camera da Ylenjia LUCASELLI (FdI) e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
status: Id. em. 33.27
testo emendamento del 20/06/19
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Il personale impiegato nell'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1 può essere inquadrato nei ruoli delle province ed è neutrale rispetto ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2-ter. Nei limiti degli stanziamenti pluriennali stabiliti dalle Regioni, le Province possono procedere ad assunzioni del personale necessario al migliore esercizio delle funzioni delegate, fermo restando quanto stabilito nel comma precedente.