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Proposta di modifica n. 33.37 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 33.
argomenti:      

testo emendamento del 20/06/19

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: i comuni possono procedere ad assunzioni con le seguenti: i comuni e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
   al medesimo periodo:
   sostituire le parole: delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione con le seguenti: della media dei primi tre titoli delle entrate desunta dagli ultimi tre rendiconti approvati;
   dopo le parole: fondo crediti di dubbia esigibilità aggiungere le seguenti: di parte corrente;
   al secondo periodo dopo le parole: le fasce demografiche aggiungere le seguenti:, le componenti da neutralizzare ai fini della determinazione del valore soglia;
   al terzo periodo, sostituire le parole: ogni cinque anni con le seguenti:, in sede di prima applicazione entro ventiquattro mesi e, successivamente, ogni quattro anni;
   al quarto periodo:
   sopprimere le parole: fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento;
   dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Con i provvedimenti di cui al secondo e terzo periodo possono essere differenziati ed adeguati i valori soglia di riferimento per gli enti che superano il rapporto determinato con i primi decreti attuativi;
   al quinto periodo:
   dopo le parole: un rapporto superiore al valore soglia aggiungere le seguenti:, eventualmente differenziato in base al periodo precedente,;
   sostituire le parole: del predetto valore soglia con le seguenti: di tale valore;
   al sesto periodo:
   premettere le seguenti parole: A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al secondo periodo,;
   aggiungere, in fine, le seguenti parole:, salvi comunque gli importi complessivamente determinati in sede di prima applicazione del predetto limite;
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il decreto di cui al secondo comma individua le disposizioni di legge limitative delle assunzioni di personale che sono disapplicate dai comuni e dalle città metropolitane, tra cui:
   a) l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
   b) l'articolo 1, commi 557, 557-ter, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   c) l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
   d) l'articolo 243-bis, comma 8, lettera g), comma 9, lettera a) e c-bis) e l'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.