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Proposta di modifica n. 31.8 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 31.
  • presentato il 20/06/2019 in Assemblea della Camera da Lisa NOJA (IV) e altri

testo emendamento del 20/06/19

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), capoverso Art. 11-ter, comma 1, sostituire le parole da: registrati fino a: imprese produttive con le seguenti: registrati in Italia da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni in Italia, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in Italia da un'azienda;
   b) alla lettera b):
    1) al capoverso Art. 185-bis, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: ove sussistano i requisiti di cui all'articolo 11-ter;
    2) al capoverso Art. 185-ter:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale dei servizi o del prodotti contraddistinti da marchi storici, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale. Il predetto Fondo opera mediante interventi di promozione e sostegno delle predette attività produttive, ivi inclusi, solo se strettamente necessario al mantenimento della produzione in Italia nei casi di cui al comma 2, interventi nel capitale di rischio delle imprese di cui al comma 2. Tali interventi devono essere effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C19/04). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dei lavoro e delle politiche sociali, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità e i criteri di gestione e di funzionamento del Fondo di cui al primo periodo nonché la durata massima degli interventi nel capitale di rischio di cui al presente comma, comunque non superiore a ventiquattro mesi».
   b) al comma 2, dopo le parole: o comunque quello principale inserire le seguenti: in cui siano realizzati i prodotti o servizi contraddistinti dal marchio storico;
   c) sopprimere il comma 3.