Articolo aggiuntivo n. 30.025 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 30.

testo emendamento del 20/06/19

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. All'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2017, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. I progetti che prevedano l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono ammessi esclusivamente in relazione alla loro capacità di incremento dell'efficienza energetica come criterio di accesso e alla capacità di generare risparmi energetici addizionali in termini di energia primaria totale o non rinnovabile considerato criterio per il calcolo dei titoli di efficienza energetica».