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Articolo aggiuntivo n. 30.021 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 30.

testo emendamento del 20/06/19

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Fondo per la tutela dell'ecosistema del Gran Sasso)

  1. Al fine di assicurare in via d'urgenza la tutela, il monitoraggio e la messa in sicurezza del bacino idrico del Gran Sasso e del sistema di captazione delle acque potabili in relazione alle interconnessioni con il traforo autostradale del Gran Sasso e con i laboratori dell'istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) attraverso la progettazione e la realizzazione di interventi strutturali a partire da quelli già individuati come prioritari per la messa in sicurezza del bacino acquifero e per l'adeguamento del suddetto traforo ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la tutela dell'ecosistema del Gran Sasso, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2019, di 60 milioni di euro per l'anno 2020 e di 52 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, sostituire le parole da: pari a 400,625 milioni di euro fino alla fine dell'alinea con le seguenti: pari a 460,625 milioni di euro per l'anno 2019, a 578,891 milioni di euro per l'anno 2020, a 689,491 milioni di euro per l'anno 2021, a 525,991 milioni di euro per l'anno 2022, a 663,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 552,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 468,891 milioni di euro per l'anno 2025, a 334,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 381,791 milioni di euro per l'anno 2027, a 314,091 euro per l'anno 2028, a 317,891 euro per l'anno 2029, a 307,791 euro per l'anno 2030, a 304,891 milioni di euro per l'anno 2031, a 304,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a 303,391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno per 1.138,975 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per 468,975 milioni di euro per l'anno 2019 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 615,141 milioni di euro per l'anno 2020, a 691,991 milioni di euro per l'anno 2021, a 537,491 milioni di euro per l'anno 2022, a 675,091 milioni di euro per l'anno 2023, a 562,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 478,891 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede;
   b) dopo la lettera l, aggiungere la seguente: l-bis) quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 52 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.