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Articolo aggiuntivo n. 29.09 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 29.

testo emendamento del 20/06/19

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

  1. Al fine di sostenete le imprese agricole condotte da donne e favorirne l'accesso al credito, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, il Fondo per l'imprenditoria agricola femminile con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019, 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 2 milioni per l'anno 2021.
  2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro annui per l'anno 2020 e 2 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.