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Proposta di modifica n. 2.3 al ddl S.717 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Approvato

testo emendamento del 07/08/18

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        Â«All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: ''31 dicembre 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021'' conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1º gennaio 2022;

            b) al comma 2, le parole: ''31 dicembre 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021'' conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1º gennaio 2022;

            c) al comma 3, le parole: ''31 dicembre 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021'' conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1º gennaio 2022».