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Proposta di modifica n. 22.6 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 22.

testo emendamento del 20/06/19

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli enti locali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di cui all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare le professionalità acquisite dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, in deroga ai vincoli assunzionali ivi previsti, per il personale non dirigenziale che risulti in servizio alla data del 31 dicembre 2018, abbia maturato, al 31 dicembre 2019, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni e sia stato assunto sulla base della normativa emergenziale. Analogamente si dovrà provvedere per il personale non dirigenziale, ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2018, assunto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.