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Articolo aggiuntivo n. 21.09 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 21.

testo emendamento del 20/06/19

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  «17-bis. Una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come da ultimo rideterminato dall'articolo 1, comma 40, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è destinata alla concessione di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle aziende che aderiscono al sistema di tracciabilità dei prodotti industriali e agroalimentari.
   17-ter. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 17-bis, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 17-quinquies, i seguenti soggetti:
   a) le piccole e medie imprese, individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
   b) i distretti produttivi di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
   c) altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, associazioni temporanee di imprese, individuate ai sensi dell'articolo 48 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e contratti di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
   17-quater. Le agevolazioni di cui al comma 17-bis si applicano ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
   17-quinquies. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2016, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 17-bis, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.
   17-sexies. Il regolamento adottato ai sensi del comma 17-quinquies ha efficacia previo perfezionamento con esito positivo della procedura di informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 1535/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015».