presentato il 20/06/2019 in Assemblea della Camera da Francesco CRITELLI (PD) e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
status: Id. em. 16.049
testo emendamento del 20/06/19
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Sostegno alla crescita economica dei coadiuvanti agricoli)
1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2019, 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.