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Articolo aggiuntivo n. 15.031 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 15.

testo emendamento del 20/06/19

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Dopo il secondo comma dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il Codice della Navigazione, sono aggiunti i seguenti commi:
   «Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni.
   Si considera cessata la concessione alla sua effettiva cessazione».