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Articolo aggiuntivo n. 14.03 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 14.

testo emendamento del 20/06/19

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

  1. All'articolo 79, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole: «delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1».