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Proposta di modifica n. 10.412 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 20/06/19

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3.1. Le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano anche alle spese sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2020 con le medesime modalità di cui ai citati articoli 14 e 16.

  3.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis valutati in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.