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Proposta di modifica n. 8.8 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Id. em. 8.12
argomenti:  

testo emendamento del 20/06/19

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli acquisti di unità immobiliari effettuati sino al 31 dicembre 2030.

  1-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 58,8 milioni nel 2023, 117,6 milioni nel 2024, 176,4 milioni nel 2025, 235,2 milioni nel 2026, 294 milioni nel 2027 e nel 2028, 352,8 milioni nel 2029, 294 milioni nel 2030, 235,2 milioni nel 2031, 176,4 milioni nel 2032, 117,6 milioni nel 2033 e 58,8 milioni nel 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.