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Proposta di modifica n. 8.7 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Id. em. 8.10
argomenti:  

testo emendamento del 20/06/19

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. In alternativa all'agevolazione di cui al comma 1, alle persone fisiche cedenti unità immobiliari facenti parte di un immobile sito in un comune ricadente nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 e che sia oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione, anche con eventuale variazione volumetrica, se consentita dalla strumentazione urbanistica vigente, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda pari all'85 per cento di 96.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo per l'acquisto, anche in permuta, di una nuova unità immobiliare entro dodici mesi successivi alla cessione. In luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito a soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito, secondo le modalità di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n. 90.

  1-ter. La detrazione di cui al precedente comma spetta a condizione che l'unità immobiliare oggetto d'acquisto rispetti le regole di sicurezza vigenti per i nuovi edifici, di cui al decreto ministeriale 4 gennaio 2008 e successive modifiche e sia di classe energetica A o B, ai sensi della normativa vigente. Il termine dei dodici mesi non si applica nell'ipotesi in cui l'acquisto venga effettuato in permuta dell'unità immobiliare oggetto del suddetto intervento. In tal caso l'acquisto deve avvenire entro diciotto mesi dall'ultimazione dei lavori.
  1-quater. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1-bis e 1-ter si applicano anche nei confronti degli esercenti attività commerciale, di lavoro autonomo, arti e professioni, o d'impresa, a prescindere dalla forma giuridica assunta, cedenti unità immobiliari facenti parte dell'immobile di cui al comma 1-bis. In questa ipotesi, la detrazione spetta, nella medesima misura ed alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti, per l'acquisto di un'unità avente la stessa destinazione di quella ceduta.
  1-quinquies. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1-bis a 1-quater, pari a 76,4 milioni nel 2021, 152,8 milioni nel 2022, 229,2 milioni nel 2023, 305,6 milioni nel 2024, 382 milioni nel 2025 e 458,4 milioni nel 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.