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Articolo aggiuntivo n. 7.015 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 20/06/19

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Detrazione fiscale di spese sostenute per l'acquisto di materiale, beni e prodotti finiti destinati agli interventi di manutenzione ordinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

  1. In via sperimentale, per l'anno 2019, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti, sino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro, per l'acquisto di materiali, beni e prodotti finiti per l'esecuzione di lavori necessari agli interventi di manutenzione ordinaria individuati all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati all'interno di unità immobiliari residenziali e loro pertinenze possedute o detenute sulla base di idoneo titolo e adibite ad abitazione principale, con l'eccezione delle unità immobiliari censite nelle categorie catastali A/1 e A/8.
  2. Qualora trattasi di unità immobiliari cointestate, la detrazione spetta esclusivamente ad uno dei singoli cointestatari a prescindere dalla quota di possesso e a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.