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Proposta di modifica n. 7.12 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 20/06/19

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai trasferimenti di beni immobili, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla realizzazione, sugli stessi, di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o di nuova costruzione di cui alla lettera e) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in aree urbanizzate comunque denominate dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché alla successiva alienazione degli stessi o delle unità immobiliari realizzate. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.