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Articolo aggiuntivo n. 3.04 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 20/06/19

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Norma di interpretazione in materia di coadiuvanti agricoli)

  1. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui alla legge all'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.