Proposta di modifica n. 3.6
al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 3.
presentato il 20/06/2019 in Assemblea della Camera da Camillo D'ALESSANDRO (IV) e altri
argomenti:
testo emendamento del 20/06/19
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo l'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:
Art. 65-bis. – (Immobili strumentali). – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 65 si applicano anche agli immobili strumentali per l'esercizio di attività di lavoro autonomo in forma singola o associata.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni fiscali in materia di immobili strumentali.