Proposta di modifica n. 3.6 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 3.
argomenti:  

testo emendamento del 20/06/19

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:
  Art. 65-bis. – (Immobili strumentali). – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 65 si applicano anche agli immobili strumentali per l'esercizio di attività di lavoro autonomo in forma singola o associata.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni fiscali in materia di immobili strumentali.