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Proposta di modifica n. 1.19 al ddl C.1807 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 20/06/19

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,   Conseguentemente:
   al medesimo comma:
   al medesimo periodo:
   sostituire le parole: dal 1o aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, con le seguenti: dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020,;
   sostituire le parole: è maggiorato del 30 per cento con le seguenti: è maggiorato del 40 per cento;
   sopprimere il secondo periodo.
   dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 416 milioni di euro per l'anno 2020, 760 milioni di euro per l'anno 2021, 643 milioni di euro per l'anno 2022, 597 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 537 milioni di euro per l'anno 2025, 487 milioni di euro per l'anno 2026 e 149 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 128,6 milioni di euro per l'anno 2020, 202,1 milioni di euro per l'anno 2021, 147 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 50, quanto a 544,6 milioni di euro per l'anno 2020, 962,1 milioni di euro per l'anno 2021, 790 milioni di euro per l'anno 2022, 744 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 684 milioni di euro per l'anno 2025, 505,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 93,9 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.