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Proposta di modifica n. 9.27 al ddl S.717 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 07/08/18

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        Â«2-bis. Il termine dì cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro tanto per l'anno 2019, quanto per l'anno 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122».