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Articolo aggiuntivo n. 1.02 al ddl C.1698 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 13/06/19

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Delega al Governo in materia di glamping)

  1. Il Governo è delegato ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di glamping quale attività ricettiva all'aria aperta.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) definire le caratteristiche, i requisiti e le modalità di esercizio dell'attività di glamping quale attività ricettiva all'aria aperta, ai fini della valorizzazione del turismo sostenibile e responsabile;
   b) definire livelli minimi uniformi su tutto il territorio nazionale delle caratteristiche, dei requisiti e delle modalità relative all'esercizio dell'attività di glamping quale attività ricettiva all'aria aperta di cui alla lettera a);
   c) promuovere la semplificazione amministrativa, la riduzione degli oneri burocratici e la certezza dei tempi relativi all'esercizio dell'attività di glamping;
   d) stabilire le funzioni di vigilanza e di controllo e le sanzioni penali o amministrative per la violazione di disposizioni di legge;
   e) promuovere forme di incentivazione fiscale per coloro che iniziano un'attività di glamping;
   f) prevedere che l'esercizio dell'attività di glamping già operanti si adeguino alle disposizioni di cui al presente articolo entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1 del presente articolo per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari possono esprimersi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono comunque essere adottati.
  4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.