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Proposta di modifica n. 4.1 ai ddl C.336 , C.513 , C.664 , C.805 , C.807 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 04/07/18

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario.