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Articolo aggiuntivo n. 1-septies.050 al ddl C.804 in riferimento all'articolo 1-septies.

testo emendamento del 17/07/18

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.

  1. Il secondo periodo del comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 deve essere interpretato nel senso che il diritto alla riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è riconosciuto a partire dalla data di pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.