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Proposta di modifica n. 1.184 al ddl C.1898 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 11/06/19

  Al comma 20, lettera ee), numero 3), capoverso «4», aggiungere il seguente periodo: I compensi da corrispondere ai ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati con la formula del contraente generale, non devono superare i limiti di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.