presentato il 11/06/2019 in Assemblea della Camera da Piergiorgio CORTELAZZO (FI) e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 11/06/19
Al comma 20, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:
z-bis) l'articolo 113-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 113-bis. – (Termini di pagamento. Clausole penali) – 1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento.
2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.».