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Proposta di modifica n. 1.160 al ddl C.1898 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 11/06/19

  Al comma 20, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:
   u-bis) all'articolo 101, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, un organismo di controllo di tipo A, accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, a cui affidare il supporto alle attività del responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31, con particolare riferimento alle attività di alta sorveglianza e controllo della qualità, dei tempi e costi di esecuzione. Tale servizio di supporto dovrà essere inserito all'interno della procedura di selezione del soggetto verificatore di cui all'articolo 26.».