Proposta di modifica n. 1.134 al ddl C.1898 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 11/06/19

  Al comma 20, lettera q), sostituire il numero 3) con il seguente:
    3) Al comma 4, la lettera b), è sostituita dalla seguente:
   « b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83; il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti, di cui è consentito l'impiego temporalmente illimitato ai fini della qualificazione. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti;».

  Conseguentemente, dopo il comma 4-bis, del medesimo articolo 84, aggiungere i seguenti commi:
  «4-ter. L'adeguata capacità economica e finanziaria di cui al comma 4 lettera b) è dimostrata:
   a) da idonee referenze bancarie;
   b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'articolo 83, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore cinquanta per cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
   c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articoio 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore positivo.
   4-quater. L'adeguata idoneità tecnica di cui al comma 4 lettera b) è dimostrata:
   a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 83, comma 2;
   b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al quarantacinque per cento di quello della classifica richiesta;
   c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al venti per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al venticinque per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al trenta per cento dell'importo della qualificazione richiesta».