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Proposta di modifica n. 1.127 al ddl C.1898 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 11/06/19

  Al comma 20, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
   p-bis) all'articolo 83, al comma 7, è aggiunto il seguente periodo: «Anche ai sensi di quanto previsto all'Allegato XVII del presente codice, per gli appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti, a seguito dell'avvenuto svolgimento della prestazioni contrattuale, emettono a favore dell'operatore economico singolo o raggruppato un certificato di buona esecuzione delle prestazioni contrattuali, sulla base di modelli emessi dall'ANAC, e ne inviano copia digitale alla Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici. A tale certificato, in possesso della suddetta Banca dati, fanno riferimento le stazioni appaltanti ai fini della successiva verifica dei requisiti di capacità tecnica relativi ai servizi e alle forniture svolte nel periodo di riferimento previsto nel bando di gara».