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Proposta di modifica n. 1.106 al ddl C.1898 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 11/06/19

  Al comma 20, dopo la lettera l), inserire la seguente:
   l-bis) all'articolo 48, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: «L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei lavoratori che, a qualsiasi titolo, siano intervenuti, in cantiere, per l'esecuzione dell'opera.»;
    2) al secondo periodo, dopo le parole: «responsabilità solidale del mandatario», sono aggiunte le seguenti: «nei limiti di cui al presente comma»;

  Conseguentemente, alla lettera gg), dopo il numero 3), inserire il seguente:
    «3-bis) dopo il comma 10, è aggiunto li seguente:
  10-bis. Fatte salve le situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente, le modifiche di cui all'articolo 48, comma 5, primo e secondo periodo, si applicano anche ai contratti di lavori affidati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, al fine di garantire la completa esecuzione delle opere».