presentato il 11/06/2019 in Assemblea della Camera da Paolo TRANCASSINI (FdI)
testo emendamento del 11/06/19
Al comma 20, lettera l), sostituire il numero 2), con il seguente:
2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.
2-ter. Anche nelle gare di affidamento dei contratti di cui all'articolo 145, per i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c), i requisiti di qualificazione per la partecipazione a gare d'appalto, sono soddisfatti sempre dall'attestazione SOA del consorzio anche se assegnate in esecuzione a proprie consorziate prive delle categorie richieste, purché il consorzio disponga di idonea direzione tecnica.»