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Proposta di modifica n. 1.94 al ddl C.1898 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 11/06/19

  Al comma 20, lettera h), numero 6), capoverso comma 9-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il tetto massimo del punteggio economico stabilito dalla stazione appaltante, di cui all'articolo 95, comma 10-bis, è ridotto al 15 per cento. Il tetto massimo del punteggio da attribuire al requisito di cui all'articolo 95, comma 6, lettera g) è stabilito entro il limite del 30 per cento.