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Proposta di modifica n. 1.66 al ddl C.1898 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 11/06/19

  Al comma 20 sostituire lettera c) con la seguente:
   c) all'articolo 26:
    1) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:
   a) per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, dagli organismi di controllo di tipo A accreditati ai sensi della norma europea UNI GEI EN ISO/IEC 17020;
   b) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, e fino a un milione di euro, dai soggetti di cui alla lettera a) e dagli organismi di controllo di tipo B e C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
   c) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dai soggetti di cui alle lettere a) e b), dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità certificato ai sensi della norma UM EN ISO 9001, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni e dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9.»;